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ARTICOLI
Art.
614. Violazione di domicilio
Chiunque si introduce
nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle
appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha
il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro
l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si
trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La
pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il
colpevole è palesemente armato.
Art.
615 bis. Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante
l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione
al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella
prima parte di questo articolo.
I
delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione d'investigatore privato.
Art.
617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di
comunicazioni o conversazioni
telegrafiche
o telefoniche
Chiunque,
fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una
conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o
comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I
delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.
Art.617bis
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei
casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di
apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre
persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La
pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso
in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato |